- la persona di età compresa tra i 18 e i 65 anni che presenta un’infermità fisica, psichica e/o intellettiva, congenita o acquisita, anche progressiva, che comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo (superiore al 33%);
- il minore con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età ;
- il cittadino con più di 65 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età .
Non rientrano tra gli invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).